‎L’Equivoco del Voto Tecnico: Il NO e l’Incompiuta di Vassalli‎

‎L’esito dell’ultima consultazione referendaria in materia di giustizia segna il confine invalicabile tra la scelta di indirizzo etico-sociale e la necessaria coerenza degli assetti ordinamentali. Il verdetto del NO — giunto al termine di una partecipazione elettorale significativa — non è una vicissitudine, ma la certificazione dell’inadeguatezza dello strumento referendario applicato a riforme di natura squisitamente tecnica.‎‎

Esiste, concettualmente, una distinzione netta tra temi di coscienza civile — quali sono stati il divorzio, l’aborto o il TFR (trattamento di fine rapporto) — e la meccanica del processo penale. Se nel primo caso il popolo è stato ogni volta chiamato a esprimere un valore, nel secondo gli è stato chiesto di intervenire su un ingranaggio specialistico che imponeva competenze dottrinali e legislative. E la separazione delle carriere dei magistrati, pilastro mancante del sistema accusatorio introdotto dalla riforma Vassalli* del 1989, appartiene a quest’ultima categoria.

Sottoporre un istituto così specifico al voto popolare ha significato ignorare la natura stessa del Diritto, ovvero che la giustizia non è una questione di opinione, ma di architettura sistematica. La bocciatura del SÌ in questa tornata referendaria dimostra quanto il corpo elettorale sia stato trascinato in un ambito che non gli compete.

Oggi, l’effetto statico derivante riposa su una classe politica che, a differenza del rigore dei Padri Costituenti, ha preferito la scorciatoia della consultazione diretta alla fatica della sintesi legislativa. Delegare la modifica, o meglio l’evoluzione di un sistema al SÌ o al NO della piazza è stato un atto — ritengo — di abdicazione parlamentare che, a conti fatti, ha pertanto finito per lasciare ancora una volta a metà la già citata riforma Vassalli.‎‎

La distinzione tra scelte politiche e riforme tecniche — voglio sottolineare — è un presupposto fondamentale di rigore istituzionale. Ultimamente, tuttavia, si è teso a trasformare la tecnica in interessi elettorali — spesso attraverso tweet e canali digitali che sfuggono a ogni controllo di par condicio —, producendo solo confusione e immobilismo. Il Vox populi, Vox Dei non è il giusto dogma su cui poggiare la complessità del Diritto.‎‎

Morale: La funzionalità giudiziaria di uno Stato moderno deve essere sottoposta alla capacità del legislatore di riappropriarsi delle proprie prerogative. È tempo che la politica torni a decidere con competenza nelle sedi opportune, magari instaurando commissioni apposite. Un percorso liberale e garantista, questo, che si impone e sul quale si deve meditare. ‎‎

*Nota a margine: Giuliano Vassalli, giurista nonché Ministro della Giustizia tra il 1987 e il 1991. Fu l’architetto della riforma che nel 1989 — come dianzi evocato — introdusse l’attuale sistema processuale, che si fonda sulla parità tra accusa e difesa di fronte all’autorità giudicante (impianto accusatorio). La sua riforma lasciò tuttavia intatta l’appartenenza di tutti i magistrati (Pubblici Ministeri e Giudici di Corte) alla medesima carriera. Ne deriva il paradosso, tuttora irrisolto, di un sistema che esige un giudice equidistante, ma che lo mantiene ancora oggi nello stesso organo, il CSM, di chi accusa. Votare SÌ significava quindi separare finalmente queste funzioni in organi distinti, come imposto dalla logica. Sarebbe stato un atto di coerenza per non lasciare quella riforma a metà strada chissà per quanto ancora. ‎‎ ‎‎‎